Description
N.B. Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, il corso Formazione Dirigenti è equivalente al corso di formazione DDL-Rischio basso 16 ore
Il D.Lgs. 81 definisce all’ art. 2 lett. D la figura del Dirigente come:
persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all’ attività lavorativa e vigila su di essa;
Per poter esercitare tali funzioni è necessaria la delega da parte del Datore di Lavoro.
La Delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante ed esso è disciplinato dall’ art. 16 del D.L.vo 81.
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
che essa risulti da atto scritto recante data certa e che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Il Dirigente delegato svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.L.vo 81 eccetto le funzioni di cui all’ art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro.
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